Studio Scognamiglio

consulenza fiscale ed aziendale
finanziamenti agevolati alle imprese

Sommario Commenti

I.V.A.

Sei il visitatore n°

 

Home Page
Pagina Superiore

F.A.Q. ~ Imposta sul Valore Aggiunto

TERMINI PER EFFETTUARE L'OPZIONE CONTABILE
LA COMPENSAZIONE SCATTA TRA TRIBUTI DIVERSI
I CRITERI DI FATTURAZIONE PER ACQUISTI INTRA-UE
LA SRL IN ATTESA DI OMOLOGA può RICHIEDERE PARTITA IVA
LA DATA DI REGISTRAZIONE PER FATTURE A FINE MESE
INTERESSI MORATORI NON SOGGETTI A FATTURA
COME E' PUNITO IL RITARDO DEL <VISTO> SUI REGISTRI

TERMINI PER EFFETTUARE L'OPZIONE CONTABILE

Se si intende esercitare un'opzione a valere dal 1° gennaio 2000 la si deve indicare nel quadro VO della dichiarazione annuale I.V.A. da presentare quest'anno o in quella, relativa all'anno 2000, che verrà presentata nel 2001?

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 10 novembre 1997, n. 442, la validità delle opzioni non dipende più dalla formale barratura della casella del quadro VO, bensì dal comportamento contabile e per atti concludenti tenuti dal contribuente.
Sul piano formale resta fermo l'obbligo di confermare a posteriori la scelta effettuata tramite barratura dell'apposita casella nella dichiarazione presentata nell'anno successivo a quello per il quale ha operato l'opzione.
<torna all'indice>

LA COMPENSAZIONE SCATTA TRA TRIBUTI DIVERSI

Una società a responsabilità limitata con liquidazione I.V.A. mensile ha chiuso il '99 con un credito I.V.A. abbastanza consistente. Al 31 gennaio '00 ha un debito I.V.A. per il solo mese di gennaio che compensa ampiamente nei modi ordinari con il credito dell'anno precedente. Al 29 febbraio '00 ha un credito I.V.A. per il mese di riferimento e cioè febbraio, ma si trova a dover versare per il 16 marzo '00 i contributi INAIL, INPS e IRPEF per i dipendenti e decide di compensarli con il credito I.V.A. '99 presentando il modello F24 a saldo zero.
Doveva la società il 16 febbraio '00 presentare il modello F24 a saldo zero per compensare l'I.V.A. a debito relativa al mese di gennaio, così da dar prova di volere usare la nuova compensazione prevista dal Dl 241/97?

Occorre precisare che l'istituto della "compensazione" si applica a tributi diversi fra loro, non alle liquidazioni periodiche della sola I.V.A. nelle quali risulta una differenza a favore del contribuente il cui importo è computato "in detrazione" nel periodo successivo. Il modello F24, con saldo uguale a zero, deve essere presentato solo in caso di compensazione fra tributi diversi, non se, a seguito della detrazione della sola I.V.A., risulti un importo a credito di tale imposta. Nel caso esposto dal lettore il modello F24, con saldo uguale a zero, non andava presentato entro il 16 marzo per compensare il credito I.V.A. con i debiti INAIL, INPS e IRPEF. Vale la pena sottolineare che da quest'anno le società di capitali, devono compilare e trasmettere in ogni caso la dichiarazione periodica.
<torna all'indice>

I CRITERI DI FATTURAZIONE PER ACQUISTI INTRA-UE

Una società tedesca A invia del materiale in conto lavoro a una società italiana B. La società B dopo avere effettuato la lavorazione del materiale lo invia per ordine e conto della società
A ad una società italiana C. La società B invia fattura con I.V.A. al 20% per l'importo della lavorazione ad A. Come deve comportarsi A nei confronti di C per la vendita del materiale? a) La soluzione di A è di emettere fattura di vendita con I.V.A. al 20% nei confronti di C e pertanto non considerarla come un'operazione I/Ue; b) C non è d'accordo con la soluzione prospettata, ma considererebbe questa operazione come un normale acquisto intracomunitario. Qualora fosse giusta la procedura b) a quale normativa deve far riferimento C per far comprendere la correttezza della sua soluzione ad A?

C effettua un acquisto intracomunitario di beni da A al momento della consegna, effettuata da B per conto di A. Ciò ai sensi dell'articolo 38 del Dl 331/93. Peraltro appare corretta anche la soluzione che A nomini proprio rappresentante fiscale in Italia, mediante il quale può effettuare una cessione imponibile a C; infatti si tratterebbe di una normale operazione interna. Questa soluzione consente ad A, attraverso il rappresentante, la detrazione dell'imposta addebitata da B.
<torna all'indice>

LA SRL IN ATTESA DI OMOLOGA può RICHIEDERE PARTITA IVA

La società di capitali, in attesa di omologa, può richiedere l'iscrizione all'ufficio I.V.A. (partita I.V.A.), e cominciare a operare? Se la risposta è sì, con quali responsabilità per i soci?

La società di capitali in attesa di omologazione dell'atto costitutivo e dello statuto può richiedere la partita I.V.A. e cominciare a operare con transazioni commerciali.
Per quanto riguarda la responsabilità dei soci in merito alle operazioni compiute prima della omologazione gli stessi risponderanno solidalmente e illimitatamente per tutte le operazioni compiute dalla società, per effetto dell'articolo 2331 del Codice civile applicabile anche alle S.r.l. stante il richiamo disposto dall'articolo 2475 del Codice civile.
<torna all'indice>

LA DATA DI REGISTRAZIONE PER FATTURE A FINE MESE

Quando deve avvenire la registrazione delle fatture di acquisto datate, ad esempio, fine mese e ricevute i primi giorni del mese successivo? In quale liquidazione I.V.A. mensile vanno considerate? E' opportuno il timbro "ricevuto il" per la cronologicità delle registrazioni dei documenti e delle fatture in prima nota, di conseguenza su libro giornale e registri I.V.A.? Quali i riferimenti normativi?

Dopo alcune modifiche e correzioni, le norme di riferimento, in materia di I.V.A., sono contenute negli articoli 19, comma 1 e 25 legge I.V.A., nonché nell'articolo 1 del DPR 100 del 23 marzo 1998. In sostanza, per il committente o cessionario (in pratica, il cliente), il diritto alla detrazione è collegato al momento in cui l'imposta diviene esigibile: pertanto, è sempre possibile esercitare questo diritto con riferimento al momento dell'effettuazione dell'operazione (salvo l'ipotesi delle consegne ad esigibilità differita: Stato eccetera). Necessita la registrazione della fattura di acquisto: a tal fine la fattura deve pervenire, anche via fax, anteriormente al termine della liquidazione periodica.
Esempio: consegna del 26 marzo 1999; fattura differita del successivo 9 aprile 1999; detrazione effettuata nel mese di marzo: è necessario, comunque, registrare la fattura di acquisto con riferimento al mese di marzo. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 citato il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti alla nascita del diritto medesimo. Quanto sopra vale ai fini I.V.A. Per quanto riguarda le imposte dirette, invece, e, pertanto, la registrazione sul libro giornale, le fatture si registrano, in base alla data di ricevimento, entro 60 giorni (ma con riferimento alla data di ricevimento: articolo 22 DPR 600/73): l'opportunità di apporre un timbro di arrivo, dipende dall'organizzazione contabile dell'impresa; si tratta, comunque, di opportunità e non certamente di obbligo.
<torna all'indice>

INTERESSI MORATORI NON SOGGETTI A FATTURA

Ho dimenticato di registrare una fattura relativa a un addebito di una somma dovuta a titolo di interessi moratori. Sussiste l'obbligo di registrazione di fatture emesse ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/72 e qual e' la sanzione in caso di inottemperanza?

L'articolo 15 del DPR 633/72 al 1^ comma così recita: <non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori>. L'addebito di queste somme, non rientrando a far parte della base imponibile dell'I.V.A., non determina ne' l'obbligo della fatturazione né quello della registrazione. L'inesistenza di obblighi comporta anche l'assenza di sanzioni dovute per inottemperanza.
<torna all'indice>

COME E' PUNITO IL RITARDO DEL <VISTO> SUI REGISTRI

Vorrei sapere se e' legittimo l'operato dell'ufficio I.V.A. nel sanzionare la violazione concernente la tardiva bollatura del registro I.V.A. - fatture emesse e la conseguente tardiva registrazione delle stesse con l'applicazione degli articoli 42/45 del DPR 633/72.

La tardiva bollatura del registro I.V.A. delle fatture emesse comporta necessariamente la ritardata registrazione delle stesse fatture con la conseguente applicazione delle sanzioni specificatamente previste per l'una e per l'altra violazione.
<torna all'indice>

 

 

Home Page ] Pagina Superiore ]

Copyright © 2002 Studio Scognamiglio
Aggiornato il: 07 aprile 2002