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F.A.Q. ~ Imposta sul Valore Aggiunto
Se si intende esercitare un'opzione a valere dal 1° gennaio 2000 la si deve
indicare nel quadro VO della dichiarazione annuale I.V.A. da presentare
quest'anno o in quella, relativa all'anno 2000, che verrà presentata nel 2001?
A seguito dell'entrata in vigore del DPR 10 novembre 1997, n. 442, la
validità delle opzioni non dipende più dalla formale barratura della casella
del quadro VO, bensì dal comportamento contabile e per atti concludenti tenuti
dal contribuente.
Sul piano formale resta fermo l'obbligo di confermare a posteriori la scelta
effettuata tramite barratura dell'apposita casella nella dichiarazione
presentata nell'anno successivo a quello per il quale ha operato l'opzione.
Una società a responsabilità limitata con liquidazione I.V.A. mensile ha
chiuso il '99 con un credito I.V.A. abbastanza consistente. Al 31 gennaio '00 ha
un debito I.V.A. per il solo mese di gennaio che compensa ampiamente nei modi
ordinari con il credito dell'anno precedente. Al 29 febbraio '00 ha un credito
I.V.A. per il mese di riferimento e cioè febbraio, ma si trova a dover versare
per il 16 marzo '00 i contributi INAIL, INPS e IRPEF per i dipendenti e decide
di compensarli con il credito I.V.A. '99 presentando il modello F24 a saldo
zero.
Doveva la società il 16 febbraio '00 presentare il modello F24 a saldo zero per
compensare l'I.V.A. a debito relativa al mese di gennaio, così da dar prova di
volere usare la nuova compensazione prevista dal Dl 241/97?
Occorre precisare che l'istituto della "compensazione" si applica
a tributi diversi fra loro, non alle liquidazioni periodiche della sola I.V.A.
nelle quali risulta una differenza a favore del contribuente il cui importo è computato "in detrazione" nel periodo successivo. Il modello F24, con
saldo uguale a zero, deve essere presentato solo in caso di compensazione fra
tributi diversi, non se, a seguito della detrazione della sola I.V.A., risulti
un importo a credito di tale imposta. Nel caso esposto dal lettore il modello
F24, con saldo uguale a zero, non andava presentato entro il 16 marzo per
compensare il credito I.V.A. con i debiti INAIL, INPS e IRPEF. Vale la pena
sottolineare che da quest'anno le società di capitali, devono compilare e
trasmettere in ogni caso la dichiarazione periodica.
Una società tedesca A invia del materiale in conto lavoro a una società
italiana B. La società B dopo avere effettuato la lavorazione del materiale lo
invia per ordine e conto della società
A ad una società italiana C. La società B invia fattura con I.V.A. al 20% per
l'importo della lavorazione ad A. Come deve comportarsi A nei confronti di C per
la vendita del materiale? a) La soluzione di A è di emettere fattura di vendita
con I.V.A. al 20% nei confronti di C e pertanto non considerarla come
un'operazione I/Ue; b) C non è d'accordo con la soluzione prospettata, ma
considererebbe questa operazione come un normale acquisto intracomunitario.
Qualora fosse giusta la procedura b) a quale normativa deve far riferimento C
per far comprendere la correttezza della sua soluzione ad A?
C effettua un acquisto intracomunitario di beni da A al momento della
consegna, effettuata da B per conto di A. Ciò ai sensi dell'articolo 38 del Dl
331/93. Peraltro appare corretta anche la soluzione che A nomini proprio
rappresentante fiscale in Italia, mediante il quale può effettuare una cessione
imponibile a C; infatti si tratterebbe di una normale operazione interna. Questa
soluzione consente ad A, attraverso il rappresentante, la detrazione
dell'imposta addebitata da B.
La società di capitali, in attesa di omologa, può richiedere l'iscrizione
all'ufficio I.V.A. (partita I.V.A.), e cominciare a operare? Se la risposta è sì,
con quali responsabilità per i soci?
La società di capitali in attesa di omologazione dell'atto costitutivo e
dello statuto può richiedere la partita I.V.A. e cominciare a operare con
transazioni commerciali.
Per quanto riguarda la responsabilità dei soci in merito alle operazioni
compiute prima della omologazione gli stessi risponderanno solidalmente e
illimitatamente per tutte le operazioni compiute dalla società, per effetto
dell'articolo 2331 del Codice civile applicabile anche alle S.r.l. stante il
richiamo disposto dall'articolo 2475 del Codice civile.
Quando deve avvenire la registrazione delle fatture di acquisto datate, ad
esempio, fine mese e ricevute i primi giorni del mese successivo? In quale
liquidazione I.V.A. mensile vanno considerate? E' opportuno il timbro
"ricevuto il" per la cronologicità delle registrazioni dei documenti
e delle fatture in prima nota, di conseguenza su libro giornale e registri
I.V.A.? Quali i riferimenti normativi?
Dopo alcune modifiche e correzioni, le norme di riferimento, in materia di
I.V.A., sono contenute negli articoli 19, comma 1 e 25 legge I.V.A., nonché
nell'articolo 1 del DPR 100 del 23 marzo 1998. In sostanza, per il committente o
cessionario (in pratica, il cliente), il diritto alla detrazione è collegato al
momento in cui l'imposta diviene esigibile: pertanto, è sempre possibile
esercitare questo diritto con riferimento al momento dell'effettuazione
dell'operazione (salvo l'ipotesi delle consegne ad esigibilità differita: Stato
eccetera). Necessita la registrazione della fattura di acquisto: a tal fine la
fattura deve pervenire, anche via fax, anteriormente al termine della
liquidazione periodica.
Esempio: consegna del 26 marzo 1999; fattura differita del successivo 9 aprile
1999; detrazione effettuata nel mese di marzo: è necessario, comunque,
registrare la fattura di acquisto con riferimento al mese di marzo. Ai sensi del
comma 1 dell'articolo 19 citato il diritto alla detrazione può essere
esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti alla
nascita del diritto medesimo. Quanto sopra vale ai fini I.V.A. Per quanto
riguarda le imposte dirette, invece, e, pertanto, la registrazione sul libro
giornale, le fatture si registrano, in base alla data di ricevimento, entro 60
giorni (ma con riferimento alla data di ricevimento: articolo 22 DPR 600/73):
l'opportunità di apporre un timbro di arrivo, dipende dall'organizzazione
contabile dell'impresa; si tratta, comunque, di opportunità e non certamente di
obbligo.
Ho dimenticato di registrare una fattura relativa a un addebito di una somma
dovuta a titolo di interessi moratori. Sussiste l'obbligo di registrazione di
fatture emesse ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/72 e qual e' la sanzione in
caso di inottemperanza?
L'articolo 15 del DPR 633/72 al 1^ comma così recita: <non concorrono a
formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori>.
L'addebito di queste somme, non rientrando a far parte della base imponibile
dell'I.V.A., non determina ne' l'obbligo della fatturazione né quello della
registrazione. L'inesistenza di obblighi comporta anche l'assenza di sanzioni
dovute per inottemperanza.
Vorrei sapere se e' legittimo l'operato dell'ufficio I.V.A. nel sanzionare
la violazione concernente la tardiva bollatura del registro I.V.A. - fatture
emesse e la conseguente tardiva registrazione delle stesse con l'applicazione
degli articoli 42/45 del DPR 633/72.
La tardiva bollatura del registro I.V.A. delle fatture emesse comporta
necessariamente la ritardata registrazione delle stesse fatture con la
conseguente applicazione delle sanzioni specificatamente previste per l'una e
per l'altra violazione.
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