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Imposta di registro

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F.A.Q. ~ Imposta di registro

AFFITTO: LE REGOLE DELLA PROROGA TACITA
ANCHE IL CONTRATTO DEL BOX DEVE ESSERE REGISTRATO
VERSAMENTI TARDIVI SANZIONATI CON IL 30%
BENI IN COMODATO AI FIGLI: IL CONTRATTO PROVA LA DATA
L'IMPOSTA SI VERSA IN BASE AL CANONE

AFFITTO: LE REGOLE DELLA PROROGA TACITA

Il contratto di affitto abitazione, della durata di 4 anni con possibilità di rinnovo per altri quattro anni, fu registrato il 30 settembre 1997; essendo precedente al 1º gennaio 1998 era escluso da versamento in unica soluzione nel prossimo triennio; ciò premesso desidero sapere se una volta versata l'imposta del 2% è obbligatorio presentare la prova dell'eseguito adempimento all'ufficio del Registro competente oppure è sufficiente il versamento del dovuto.

Nel caso esposto non occorre presentare l'attestato di versamento relativo alla proroga del contratto di locazione all'ufficio del Registro, essendo sufficiente, ai fini della liquidazione della medesima imposta, il versamento del relativo importo presso uno dei soggetti indicati all'articolo 4 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 237 (concessionario, banca). Infatti, secondo la nuova disciplina contenuta nell'articolo 17, comma 2, del DPR 131/86, introdotta con l'articolo 21, comma 18, della legge 449/97, occorre presentare l'attestato di versamento all'ufficio del Registro nella sola ipotesi in cui la proroga del contratto non sia concessa tacitamente.
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ANCHE IL CONTRATTO DEL BOX DEVE ESSERE REGISTRATO

Ho intenzione di locare un box di mia proprietà. Devo sottoporre a registrazione il contratto di locazione in qualunque modo esso sia stato redatto (scritto o verbale)?

Al quesito va data risposta positiva. Infatti, le norme introdotte con la legge 449/97 in materia di imposizione di registro, applicabili alle locazioni e agli affitti, prevedono l'obbligo di registrazione dei contratti di durata superiore ai 30 giorni per annualità. Solo per i contratti aventi durata inferiore ai 30 giorni per anno (se non redatti con scrittura privata autentica) non sussiste alcun obbligo di registrazione, salvo, ovviamente, il caso d'uso (si veda l'articolo 17 del DPR 131/86, come modificato dall'articolo 21 commi 18-20, della legge 449/97).


VERSAMENTI TARDIVI SANZIONATI CON IL 30%

Quali sanzioni vengono applicate in caso di tardiva registrazione di contratti di locazione soggetti a registrazione in termine fisso, alla luce del nuovo sistema introdotto dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997?

Dall'1 aprile 1998 è in vigore la nuova disciplina delle sanzioni amministrative introdotta con i Dlgs 471, 472 e 473 del 1997. Dalla stessa data ha cessato quindi di avere efficacia l'articolo 70 del DPR 131/86 che disciplinava i casi di tardivo pagamento dell'imposta di registro (abrogato ex articolo 1, lettera g), Dlgs 473/1997). Quest'ultima ipotesi è ora regolata dall'articolo 13 del Dlgs 471/97, che prevede l'applicazione a titolo di sanzione amministrativa del 30% dell'importo tardivamente versato. Le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'1 aprile 1998, che a tale data non sono ancora contestate o per le quali non sono state irrogate sanzioni.
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BENI IN COMODATO AI FIGLI: IL CONTRATTO PROVA LA DATA

Mia madre, proprietaria di un negozio, ha concesso in uso gratuito l'uso dei locali a me e a mio fratello (con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che svolgiamo un'attività commerciale.
Siamo obbligati a redigere un contratto d'affitto (o comodato) e a registrarlo presso l'Ufficio del Registro?

Nel caso descritto non vi è alcun obbligo di redigere un contratto di comodato, né un contratto di locazione. Escludendo a priori quest'ultimo, occorre sottolineare che il contratto di comodato non richiede, a pena di nullità, la forma scritta (articolo 1350 Codice civile); e che, ai fini dell'imposta di registro, gli articoli 2 e 3 del DPR 131/1986 non dispongono alcun obbligo di registrazione per questo contratto, se stipulato in forma verbale. Tuttavia, al fine di ottenere un titolo idoneo di detenzione dell'immobile, e per conferire data certa (articolo 2704 Codice civile) all'atto di concessione di uso gratuito del bene, è preferibile e consigliabile stipulare in forma scritta un contratto di comodato, soggetto all'imposta di registro nella misura di 250mila lire.
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L'IMPOSTA SI VERSA IN BASE AL CANONE

Riguardo ai contratti di locazione di abitazioni, l'importo delle registrazioni annuali successive alla prima rimane quello iniziale oppure aumenta in proporzione all'aumento del canone per effetto della variazione ISTAT?

L'imposta di registro dovuta in base a contratti di locazione immobiliare (limitatamente a immobili urbani) può essere corrisposta annualmente entro i venti giorni successivi alla scadenza annuale.
L'importo relativo all'annualità seguente dovrà essere calcolato e versato applicando il due per cento al canone di locazione comprensivo, inoltre, della rivalutazione effettuata in base al cosiddetto "indice costo-vita" fornito mensilmente dall'ISTAT.
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Aggiornato il: 07 aprile 2002