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F.A.Q. ~ Imposta di registro
Il contratto di affitto abitazione, della durata di 4 anni con possibilità
di rinnovo per altri quattro anni, fu registrato il 30 settembre 1997; essendo
precedente al 1º gennaio 1998 era escluso da versamento in unica soluzione nel
prossimo triennio; ciò premesso desidero sapere se una volta versata l'imposta
del 2% è obbligatorio presentare la prova dell'eseguito adempimento all'ufficio
del Registro competente oppure è sufficiente il versamento del dovuto.
Nel caso esposto non occorre presentare l'attestato di versamento relativo
alla proroga del contratto di locazione all'ufficio del Registro, essendo
sufficiente, ai fini della liquidazione della medesima imposta, il versamento
del relativo importo presso uno dei soggetti indicati all'articolo 4 del Dlgs 9
luglio 1997, n. 237 (concessionario, banca). Infatti, secondo la nuova
disciplina contenuta nell'articolo 17, comma 2, del DPR 131/86, introdotta con
l'articolo 21, comma 18, della legge 449/97, occorre presentare l'attestato di
versamento all'ufficio del Registro nella sola ipotesi in cui la proroga del
contratto non sia concessa tacitamente.
Ho intenzione di locare un box di mia proprietà. Devo sottoporre a
registrazione il contratto di locazione in qualunque modo esso sia stato redatto
(scritto o verbale)?
Al quesito va data risposta positiva. Infatti, le norme introdotte con la
legge 449/97 in materia di imposizione di registro, applicabili alle locazioni e
agli affitti, prevedono l'obbligo di registrazione dei contratti di durata
superiore ai 30 giorni per annualità. Solo per i contratti aventi durata
inferiore ai 30 giorni per anno (se non redatti con scrittura privata autentica)
non sussiste alcun obbligo di registrazione, salvo, ovviamente, il caso d'uso
(si veda l'articolo 17 del DPR 131/86, come modificato dall'articolo 21 commi
18-20, della legge 449/97).
Quali sanzioni vengono applicate in caso di tardiva registrazione di
contratti di locazione soggetti a registrazione in termine fisso, alla luce del
nuovo sistema introdotto dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997?
Dall'1 aprile 1998 è in vigore la nuova disciplina delle sanzioni
amministrative introdotta con i Dlgs 471, 472 e 473 del 1997. Dalla stessa data
ha cessato quindi di avere efficacia l'articolo 70 del DPR 131/86 che
disciplinava i casi di tardivo pagamento dell'imposta di registro (abrogato ex
articolo 1, lettera g), Dlgs 473/1997). Quest'ultima ipotesi è ora regolata
dall'articolo 13 del Dlgs 471/97, che prevede l'applicazione a titolo di
sanzione amministrativa del 30% dell'importo tardivamente versato. Le nuove
disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'1 aprile
1998, che a tale data non sono ancora contestate o per le quali non sono state
irrogate sanzioni.
Mia madre, proprietaria di un negozio, ha concesso in uso gratuito l'uso dei
locali a me e a mio fratello (con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà) che svolgiamo un'attività commerciale.
Siamo obbligati a redigere un contratto d'affitto (o comodato) e a registrarlo
presso l'Ufficio del Registro?
Nel caso descritto non vi è alcun obbligo di redigere un contratto di
comodato, né un contratto di locazione. Escludendo a priori quest'ultimo,
occorre sottolineare che il contratto di comodato non richiede, a pena di
nullità, la forma scritta (articolo 1350 Codice civile); e che, ai fini
dell'imposta di registro, gli articoli 2 e 3 del DPR 131/1986 non dispongono
alcun obbligo di registrazione per questo contratto, se stipulato in forma
verbale. Tuttavia, al fine di ottenere un titolo idoneo di detenzione
dell'immobile, e per conferire data certa (articolo 2704 Codice civile) all'atto
di concessione di uso gratuito del bene, è preferibile e consigliabile
stipulare in forma scritta un contratto di comodato, soggetto all'imposta di
registro nella misura di 250mila lire.
Riguardo ai contratti di locazione di abitazioni, l'importo delle
registrazioni annuali successive alla prima rimane quello iniziale oppure
aumenta in proporzione all'aumento del canone per effetto della variazione
ISTAT?
L'imposta di registro dovuta in base a contratti di locazione immobiliare
(limitatamente a immobili urbani) può essere corrisposta annualmente entro i
venti giorni successivi alla scadenza annuale.
L'importo relativo all'annualità seguente dovrà essere calcolato e versato
applicando il due per cento al canone di locazione comprensivo, inoltre, della
rivalutazione effettuata in base al cosiddetto "indice costo-vita"
fornito mensilmente dall'ISTAT.
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